Il Regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti a deforestazione zero, conosciuto come EUDR – EU Deforestation Regulation, impedisce che siano commercializzati nell’Unione europea prodotti collegati alla deforestazione o al degrado forestale.
EUDR, infatti, introduce nuovi obblighi per le imprese che importano, producono, trasformano o commercializzano determinate materie prime e prodotti.
La normativa riguarda 7 materie prime:
- bovini;
- cacao;
- caffè;
- palma da olio;
- gomma;
- soia;
- legno.
Non tutti i prodotti che contengono queste materie prime rientrano automaticamente nell’EUDR. L’applicabilità deve essere verificata sulla base dei prodotti e dei codici doganali indicati nell’Allegato I del Regolamento.
Attenzione: gli obblighi, inoltre, cambiano sensibilmente in base al ruolo dell’azienda nella filiera.
Le nuove scadenze
I principali obblighi si applicheranno:
- dal 30 dicembre 2026 alle medie e grandi imprese;
- dal 30 dicembre 2026 alle micro e piccole imprese per i prodotti già soggetti al precedente Regolamento europeo sul legno, EUTR;
- dal 30 giugno 2027 alla maggior parte delle micro e piccole imprese.
è tempo di iniziare a prepararsi!
Le aziende devono coinvolgere per tempo fornitori, acquisti, logistica, dogana, qualità, compliance e sistemi informativi.
I requisiti fondamentali
I prodotti interessati possono essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione, oppure esportati, soltanto se:
- sono a deforestazione zero;
- sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione;
- sono coperti dalla dichiarazione prevista, quando applicabile.
La materia prima non deve provenire da terreni oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020. Per il legno si applica anche il requisito relativo al degrado forestale.
La verifica della legalità può riguardare, in funzione del prodotto e del rischio, i diritti di uso del suolo, la normativa ambientale e forestale, i diritti dei lavoratori e di terzi, nonché la disciplina fiscale, commerciale, doganale e anticorruzione.
Le nuove regole
Dopo le modifiche introdotte nel 2025, non tutte le imprese che trattano prodotti EUDR devono effettuare una Due Diligence completa o presentare una dichiarazione di dovuta diligenza.
A seconda del ruolo assunto nella catena di approvvigionamento, gli obblighi possono essere:
- completi, per chi immette per primo il prodotto sul mercato dell’Unione o lo esporta;
- semplificati, quando ricorrono le condizioni previste dal Regolamento;
- limitati alla tracciabilità e alla conservazione delle informazioni, per operatori a valle e commercianti;
- non applicabili, quando il prodotto o l’operazione sono fuori dall’ambito dell’EUDR.
Individuare correttamente il proprio ruolo è quindi il primo passo del percorso di conformità.
Un errore può portare l’impresa a sostenere attività e costi non necessari oppure, al contrario, a non adempiere agli obblighi applicabili.
La stessa azienda può inoltre assumere ruoli diversi per prodotti o operazioni differenti. Può, ad esempio, essere operatore per una merce importata direttamente da un paese extra-UE e commerciante per un prodotto già acquistato sul mercato europeo.
La Due Diligence Statement (DDS) non coincide con la Due Diligence EUDR
La DDS è soltanto il risultato finale del processo.
La Due Diligence EUDR
La Due Diligence EUDR comprende:
- raccolta delle informazioni e delle evidenze;
- verifica della tracciabilità e della legalità;
- valutazione del rischio, quando richiesta;
- mitigazione del rischio, se necessaria;
- decisione sulla possibilità di utilizzare o immettere sul mercato il prodotto.
Ricevere documenti o coordinate dal fornitore non è sufficiente. Le informazioni devono essere attendibili, coerenti e collegate alla specifica fornitura.
Geolocalizzazione e controllo del lotto
La geolocalizzazione è elemento chiave del sistema EUDR. Viene infatti chiesto ai soggetti obbligati EUDR a provvedere le coordinate dell’appezzamento di produzione del prodotto. La geolocalizzazione deve proprio consentire di individuare gli appezzamenti sui quali è stata prodotta la materia prima.
Per gli appezzamenti superiori a quattro ettari, relativi a materie prime diverse dai bovini, è normalmente richiesto un poligono.
L’operatore deve verificare che i dati geografici siano:
- completi;
- coerenti con l’origine dichiarata;
- collegati al prodotto e al lotto;
- compatibili con le informazioni disponibili sull’uso del suolo.
Un fornitore affidabile non rende automaticamente conformi tutte le forniture future. È quindi necessario distinguere tra:
- qualificazione del fornitore, che ne valuta l’affidabilità generale;
- decisione sul lotto, che stabilisce se la singola fornitura può essere utilizzata o immessa sul mercato.
Certificazioni e dichiarazioni dei fornitori
Certificazioni e verifiche di terza parte possono fornire informazioni utili, ma non sostituiscono automaticamente la Due Diligence EUDR.
L’operatore deve verificare quali requisiti siano effettivamente coperti, con particolare attenzione a:
- geolocalizzazione;
- data limite del 31 dicembre 2020;
- legalità;
- catena di custodia;
- rischio di commistione.
Anche una semplice dichiarazione di conformità del fornitore, se non accompagnata da evidenze adeguate, non è normalmente sufficiente.
I rischi per le aziende
Il Regolamento prevede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che possono includere:
- sanzioni pecuniarie;
- confisca dei prodotti o dei proventi;
- esclusione temporanea da appalti e finanziamenti pubblici;
- divieti temporanei di commercializzazione o esportazione.
Alle sanzioni si aggiungono rischi operativi come ritardi doganali, sospensione dei lotti, blocco delle importazioni e contestazioni dei clienti.
Come prepararsi
Le aziende devono iniziare a prepararsi eseguendo queste 4 azioni:
- verificare prodotti e codici doganali;
- identificare il ruolo assunto per ogni flusso;
- coinvolgere e qualificare i fornitori;
- definire un processo per raccogliere, verificare e conservare le evidenze relative ai singoli lotti.
L’obiettivo non è richiedere indiscriminatamente documenti a tutti i fornitori, ma costruire un sistema proporzionato agli obblighi e ai rischi effettivi.
Il Servizio di assistenza EUDR di GCP
GCP supporta le aziende attraverso il Servizio di assistenza EUDR.
Il percorso parte da un onboarding essenziale e da un Qualification Gate, attraverso il quale vengono verificati prodotti, codici doganali, ruolo dell’impresa e regime applicabile:
- fuori scope;
- operatore a valle o commerciante;
- due diligence semplificata;
- regime MSPO;
- due diligence completa.
GCP assiste quindi il cliente nella raccolta e verifica delle evidenze, nel controllo della legalità e della tracciabilità, nella valutazione e mitigazione del rischio quando richieste, nella decisione sui lotti, nella validazione dei fornitori e nella gestione delle DDS o delle dichiarazioni semplificate.
Il processo si conclude con un fascicolo documentale ricostruibile e con il monitoraggio periodico del sistema.
La tua azienda è pronta?
La conformità EUDR non consiste soltanto nella compilazione di una dichiarazione: significa poter dimostrare che prodotti, fornitori e lotti sono stati correttamente identificati, verificati e approvati.
Contattaci per un EUDR Readiness Check: analizzeremo prodotti, fornitori e processi interni, individuando il ruolo dell’azienda, gli obblighi applicabili e le attività necessarie per arrivare preparati alle scadenze.
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